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DIRETTIVA PLASTICHE MONOUSO 2019/904

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3 luglio 2021, entrata in vigore della Legge di delegazione UE n. 53 del 22 aprile 2021.

La Direttiva Plastiche monouso o Direttiva SUP – Single-Use Plastics (Direttiva UE 2021/904) è stata pubblicata sulla GU L155/1 del 12.06.2019 entrerà in vigore fra pochi giorni ovvero il 3 luglio 2021, tuttavia i dubbi restano molti e le incertezze pure.

Avevamo già accennato a questa direttiva in due precedenti articoli che consigliamo di leggere:

Vediamo adesso di conoscere meglio questa Direttiva per poi fare una valutazione sulla sua reale applicazione dal 03 luglio 2021.

Direttiva Sup Plastica Monouso Mv Consulting Srl 2

Alcuni articoli sono importanti per la sua comprensione ed applicazione quali ad esempio:

Articolo 1 Obiettivi

[…] prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, […]”.

Si tratta di un preciso intento da parte della Commissione Europea di favorire una transizione economiche che passa da metodi e prodotti innovative e volti a salvaguardare la salute ma anche e soprattutto l’ambiente.

Articolo 2 Ambito di applicazione

[…] si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell’allegato, ai prodotti di plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica” inoltre specifica che “Qualora la presente direttiva confligga con le direttive 94/62/CE o 2008/98/CE, prevale la presente direttiva”.

Articolo 3 Definizioni

dove si riportano alcune delle principali e forse più utili definizioni ai fini della applicabilità della Direttiva Plastiche monouso o direttiva SUP.

  1. 1)«plastica»: il materiale costituito da un polimero quale definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;
  2. 2) «prodotto di plastica monouso»: il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito;
  3. 3) «plastica oxo-degradabile»: materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica;
  4. 4) «attrezzo da pesca»: qualsiasi attrezzo o sua parte che è usato nella pesca o nell’acquacoltura per prendere, catturare o allevare risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare ed è impiegato allo scopo di attirare e catturare o allevare dette risorse biologiche marine;
  5. «rifiuto di attrezzo da pesca»: l’attrezzo da pesca che rientra nella definizione di rifiuti nell’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano annessi all’attrezzo da pesca quando è stato gettato, anche se abbandonato o perso;
  6. «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato di uno Stato membro;
  7. «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato di uno Stato membro nel corso di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito;
  8. «imballaggio»: l’imballaggio definito all’articolo 3, punto 1), della direttiva 94/62/CE
  9. «plastica biodegradabile»: plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO2), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica;
  10. «produttore»:
  1. a) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a distanza definiti all’articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e immette sul mercato di tale Stato membro prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, diverse dalle persone che esercitano l’attività di pesca definita all’articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

o

  1. b) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo che a titolo professionale vende in un altro Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi dai nuclei domestici, tramite contratti a distanza definiti all’articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE, prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a eccezione delle persone che esercitano l’attività di pesca definita all’articolo 4, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 4 Riduzione del consumo.

Anche in questo caso la Direttiva Plastiche monouso o Direttiva SUP mette in luce una chiara posizione rimarcando l’impegno preso nell’articolo 1 obiettivi, fissando tempistiche e modalità per gli Stati Membri. Riportiamo di seguito alcune parti dei punti più importanti:

  1. “Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato, in linea con gli obiettivi generali della politica dell’Unione in materia di rifiuti, […] Tali misure intendono produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso […]. Entro il 3 luglio 2021 gli Stati membri preparano una descrizione delle misure adottate ai sensi del primo comma, la notificano alla Commissione e la rendono pubblica. […]. Le misure possono comprendere obiettivi nazionali di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato […], strumenti economici intesi a evitare che tali prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente […]. Gli Stati membri possono imporre restrizioni di mercato, in deroga all’articolo 18 della direttiva 94/62/CE, per impedire che tali prodotti siano dispersi per fare in modo che questi ultimi siano sostituiti da alternative riutilizzabili o che non contengono plastica […].

Al fine di ottemperare al primo comma, ogni Stato membro monitora i prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato immessi sul mercato e le misure di riduzione adottate […].

Entro il 3 gennaio 2021 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia di calcolo e di verifica della riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato. […].”

Vediamo quindi come il percorso voluto dalla UE sia chiaro e ben delineato con lo scopo di porre concretamente in atto una politica di sostituzione dei prodotti in plastica monouso e parallelamente sostituire tali prodotti con soluzione più sostenibili.

Articolo 5 Restrizioni all’immissione sul mercato

Tale posizione è rimarcata ancora nell’Articolo 5 Restrizioni all’immissione sul mercato,  gli Stati membri vietano l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile.

Articolo 6 Requisiti dei prodotti

Un importante articolo della Direttiva Plastiche monouso o Direttiva SUP è il suo Articolo 6 Requisiti dei prodotti dove si definiscono quali sono i prodotti appunto oggetto delle limitazioni. tale parte rappresenta un utile informazione a tutte le aziende che fanno parte di questo business.

  1. Gli Stati membri provvedono a che i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell’allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto.
  2. Ai fini del presente articolo, i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica.
  3. Entro il 3 ottobre 2019 la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate relative al requisito di cui al paragrafo 1. Tali norme riguardano in particolare la necessità di garantire la necessaria robustezza, affidabilità e sicurezza dei sistemi di chiusura dei contenitori per bevande, compresi quelli per bevande gassose.
  4. […].
  5. Per quanto riguarda le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato, ciascuno Stato membro garantisce che:

a) a partire dal 2025, le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET») contengano almeno il 25 % di plastica riciclata, […].

b) a partire dal 2030, le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato contengano almeno il 30 % di plastica riciclata, […].

Articolo 7 Requisiti di marcatura

Anche da un punto di vista dell’identificazione le cose cambieranno. “Gli Stati membri provvedono a che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell’allegato e immesso sul mercato rechi sull’imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori le informazioni seguenti:

  1. le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto, per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare, in linea con la gerarchia dei rifiuti; e
  2. la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.

[…]

Entro il 3 luglio 2020 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le specifiche armonizzate per la marcatura di cui al paragrafo 1 che:

  • dispone che la marcatura dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte D, punti 1), 2) e 3), dell’allegato sia apposta sull’imballaggio per la vendita e sull’imballaggio multiplo di tali prodotti. Qualora le unità di vendita multiple siano raggruppate presso il punto di vendita, ciascuna unità è corredata della marcatura sull’imballaggio. Non si deve richiedere marcatura per gli imballaggi di superficie inferiore a 10 cm2;
  • dispone che la marcatura dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte D, punto 4), dell’allegato sia apposta sul prodotto stesso; e
  • tiene conto degli accordi settoriali volontari esistenti e presta particolare attenzione alla necessità di evitare informazioni che inducano in errore i consumatori.

[…]

Direttiva Sup Plastica Monouso Mv Consulting Srl 3

Entro il 3 luglio 2020 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le specifiche armonizzate per la marcatura di cui al paragrafo 1 che:

  • dispone che la marcatura dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte D, punti 1), 2) e 3), dell’allegato sia apposta sull’imballaggio per la vendita e sull’imballaggio multiplo di tali prodotti. Qualora le unità di vendita multiple siano raggruppate presso il punto di vendita, ciascuna unità è corredata della marcatura sull’imballaggio. Non si deve richiedere marcatura per gli imballaggi di superficie inferiore a 10 cm2;
  • dispone che la marcatura dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte D, punto 4), dell’allegato sia apposta sul prodotto stesso; e
  • tiene conto degli accordi settoriali volontari esistenti e presta particolare attenzione alla necessità di evitare informazioni che inducano in errore i consumatori.

[…]

Tempistiche di recepimento

Le tempistiche di recepimento sono invece elencate nell’Articolo 17 che riassume la scaletta temporale entro la quale i vari Stati membri dovranno recepire i dettami della Direttiva Plastiche monouso o direttiva SUP, riportiamo di seguito i progressivi recepimenti.

[…] gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi:

– all’articolo 5 a decorrere dal 3 luglio 2021;

– all’articolo 6, paragrafo 1, a decorrere dal 3 luglio 2024;

– all’articolo 7, paragrafo 1, a decorrere dal 3 luglio 2021;

– all’articolo 8 entro il 31 dicembre 2024, ma entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 e per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell’allegato.

[…].

Responsabilità estesa del produttore

Come già discusso in altrettanti articoli presenti sul nostro portale Normativa Alimentare®, anche la Responsabilità estesa del produttore rappresenta un importante concetto ripreso nell’ Articolo 8 della Direttiva Plastiche monouso o direttiva SUP.

Ma che cosa significa “Responsabilità estesa del produttore”? significa che ogni produttore deve assicurare un sistema di comunicazione ai sensi del Regolamento IR 2020/2151 tale che l’identificazione del prodotto possa aiutare la filiera nella sua gestione futura, significa prendersi la responsabilità di valutare eventuali usi propri ed impropri del cliente e definire un sistema atto a fare capire la corretta modalità di utilizzo e smaltimento. Significa anche che valutare e sostenere da parte dei produttori i relativi costi di raccolta e smaltimento.

L’articolo 8 pone però le basi a future norme nazionali che possano facilitare e coprire eventuali costi di sensibilizzazione relativamente alla raccolta dei rifiuti, inclusa l’infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; ed anche i costi di rimozione e trattamento dei rifiuti. Questi costi a cui fa riferimento la Direttiva 2019/904 sono limitati alle attività intraprese dalle autorità pubbliche o per loro conto.

I prodotti di plastica monouso che secondo la Direttiva SUP sulla riduzione del consumo sono soggetti a restrizioni, divieto e progressiva identificazione sono citati nell’Allegato nelle parti che vanno dalla PARTE A alla PARTE G.

3 luglio 2021 cosa cambia davvero?

La Direttiva UE 2019/904 sulle Plastiche monouso o direttiva SUP si appresta ad entrare in vigore con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge di delegazione europea n. 53 del 22 aprile 2021, tuttavia vi sono alcune modifiche alcune delle quali non di lieve impatto.

La legge di delegazione 2021/53 introduce infatti due elementi nuovi rispetto al testo originale della Direttiva UE che varia (anche in modo considerevole) alcune prossime applicazioni:

  • La prima importante variazione è l’inclusione dei bicchieri di plastica tra i prodotti monouso soggetti a una riduzione dell’impiego, di fatto questi prodotti sono equiparati alle tazze per bevande cosa che la Direttiva non prevedeva.
  • La seconda differenza è molto più importate, riguarda infatti gli articoli monouso in plastica compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile “laddove” non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati a entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell’allegato, che sono esentati dall’applicazione della Direttiva.

Questa seconda modifica ha un impatto considerevole sul settore anche se lascia aperta una porta nel non entrare in contrasto con i principi della Direttiva: “[…] laddove non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili […]”. Sembra però che la vera volontà del legislatore nazionale, sia stata quella di dare tempo alle imprese per adeguarsi.

In definita l’applicazione della Direttiva SUP resta un terreno di forte scontro fra istituzioni, produttori e associazioni di categoria. Non tutti sono a sfavore di questa misura ma altri sicuramente ne sottolineano gli aspetti limitativi verso solo una parte del settore produttivo.

Per altro apre la strada ad una serie di articoli di cui, ad oggi, se ne ignorano del tutto i rischi tossicologici a lungo termine.

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Fonti e riferimenti per gli aggiornamenti:

NORMATIVA ALIMENTARE®

Informazioni sull’autore: Marco Valerio Francone

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