Dichiarazione di origine per pasta e riso
L’ etichettatura dei prodotti alimentari rappresenta da sempre un teatro di aspri confronti giuridici. La dichiarazione di origine per la pasta e per il riso è solo uno degli ultimi aggiornamenti in tema di indicazioni fornitore al consumatore e la dichiarazione di origine di ingredienti e prodotti rappresenta infatti da alcuni mesi un argomento di grande interesse sia per i produttori che per i consumatori finali.
Il 20 aprile 2017 è stato emanato il Decreto Ministeriale 9 dicembre 2016 sull’indicazione in etichetta sull’origine dei prodotti lattiero caseari. Il 20 luglio 2017 invece la dichiarazione di origine è stata oggetto di pubblicazione di tre decreti interministeriali il cui obiettivo, in via sperimentale per i prossimi due anni, è disporre l’obbligatorietà di indicare l’origine in etichetta del prodotto riso, nonché del grano destinato alla produzione di pasta.
In linea con i principi del regolamento UE 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, la normativa verticale mira a consentire al consumatore di essere in grado di valutare informazioni chiare e trasparenti.
Un altro elemento che impatta nella decisione di inserire una dichiarazione di origine per la pasta e per il riso è quello di tutelare il prodotto Made in Italy, vi è infatti sempre maggiore interesse nel verificare la provenienza degli alimenti presenti sulle tavole degli italiani, sia per la valorizzazione del mercato del prodotto nazionale rispetto ai prodotti esteri, sia per contribuire al sostegno dei produttori del territorio.

Purtroppo la norma del 20 luglio 2017 solleva dei dubbi, sottolineati soprattutto dagli stessi produttori, i “pastai” di Aidepi (Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane) che dichiarano che la norma sulla dichiarazione di origine per il riso e per la pasta potrebbe causare confusione nel consumatore.
L’origine delle materie prime infatti non è il solo elemento a contribuire alla produzione di un prodotto finito di qualità. La corretta etichettatura in merito alla dichiarazione di origine della materia prima è un elemento importante che rischia però di spostare l’attenzione dal reale problema, cioè l’insufficienza di grano italiano per soddisfare le necessità del mercato dei produttori nazionali.
Il dubbio è quello che la firma dei suddetti decreti, avvenuta senza attendere l’approvazione dell’UE, sia stata conclusa senza tenera conto di altri fattori determinanti poi per l’applicazione dei requisiti in merito alla reale origine della materia prima.
I requisiti introdotti dei decreti per il grano.
Le misure disposte dai decreti in merito alla corretta dichiarazione di origine per quanto riguarda il grano, prevedono che su ogni confezione di pasta secca che viene prodotta in Italia siano indicate le seguenti informazioni:
- il nome del Paese di coltivazione del grano
- il Paese di molitura (dunque di macinazione del grano utilizzato)
Qualora queste fasi avvengano in più Paesi è consentito l’utilizzo di diciture applicabili sulla base della provenienza delle materie prime:
- Paesi UE
- Paesi UE e NON UE
- Paesi non UE
Qualora invece la coltivazione avvenga per almeno il 50% in un solo Paese (es. 50% Spagna) sarà consentito l’utilizzo della dicitura recante il nome del Paese con l’aggiunta delle diciture per gli altri Paesi (es. Spagna e altri Paesi UE).

Le misure disposte dai decreti in merito alla corretta dichiarazione di origine per quanto riguarda il riso invece, oltre alle indicazioni già espresse per il grano, prevedono:
- Il Paese di coltivazione
- il Paese di lavorazione e
- il Paese di confezionamento.
I requisiti introdotti dei decreti per il riso.
Per il riso che rappresenta un alimento molto diffuso sia in Italia che nell’Europa, restano applicabili le diciture sopra descritte per il grano e che definiscono le produzioni avvenute in più Paesi.
Le informazioni dovranno essere apposte sull’etichetta nello stesso campo visivo ed in posizione facilmente individuabile, leggibile e in modo indelebile al fine di facilitare al consumatore una scelta consapevole.
Le aziende avranno 180 di tempo dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (obbligo del 16 febbraio per il riso e il 17 febbraio per la pasta) al fine di adeguarsi al nuovo sistema implementato, nonché per riuscire a smaltire le etichette ed eventuali confezioni già prodotte. Proprio questo aspetto risulta il più gravoso per quelle aziende che hanno, solitamente, alte scorte di magazzino.
I decreti interministeriali, tuttavia, non avranno applicazione nel caso di attuazione dell’articolo 26, par.3 del Regolamento UE 1169/2011, il quale definisce che:
“Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:
- è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure
- il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento.
L’applicazione del presente paragrafo è soggetta all’adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8”
Eventuali misure comuni saranno possibili previa definizione di atti di esecuzione della Commissione, che, tuttavia, non sono ancora stati definiti e pubblicati.

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Fonti e riferimenti per gli aggiornamenti:
Informazioni sull’autore: Marco Valerio Francone
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