Denominazione latte vegetale, approfondimenti e casi giuridici.
La denominazione latte vegetale come denominazione di vendita dei prodotti vegetali viene spesso utilizzata per indicare alimenti succedanei dove l’ingrediente di base, ovvero il latte è sostituito da alimenti che apportano caratteristiche similari ma che di fatto non contengono latte.
La denominazione latte vegetale, non ricorda però in alcun modo prodotti lattiero caseari, di origine animale, e questo fatto solleva il problema della corretta comunicazione al consumatore, ripreso come concetto di base dal Regolamento UE 1169/2011 “relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”, in particolare al suo articolo 7 comma 1.
La denominazione latte vegetale quindi non consente una chiara identificazione del prodotto in quanto per “latte” si fa riferimento al prodotto di origine animale.

Ma che cos’è davvero il latte?
Il latte è definito come “prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto tramite una o più mungiture, senza addizioni o sottrazioni”.
Non vi sono quindi associazioni possibili con alimenti sostitutivi che riportano la denominazione latte vegetale come denominazione di vendita dell’alimento stesso.
Guardando ai casi censiti inerenti a contestazioni, portiamo ad esempio un caso giuridico legato alla denominazione latte vegetale che ha interessato un’azienda tedesca, la Tofu Town, che produce e commercializza prodotti vegetali e che, tra le altre cose, distribuisce prodotti vegetali sostitutivi dei comuni prodotti lattiero-caseari.
Tali prodotti sostitutivi sono commercializzati con denominazioni di vendita quali “Formaggio vegetale”, “Veggie-cheese”, “burro di Tofu”.
Tale situazione, se guardiamo al suddetto comma 1 dell’articolo 7 del Regolamento UE 1169/2011, può in effetti essere oggetto di critiche e/o contestazioni in quanto può indurre in facile confusione il consumatore. L’azienda Tofu Town è stata infatti protagonista di un’azione legale a suo carico.
Il VSW, Verband Sozialer Wettbewer, associazione tedesca che ha lo scopo di tutelare il consumatore e garantire una corretta informazione e distribuzione dei prodotti alimentari, nonché prevenire casi di concorrenza sleale, ha ritenuto scorretto l’utilizzo di denominazioni normalmente utilizzate per prodotti lattiero-caseari di origine animale, associandole a prodotti dove il latte non risulta negli ingredienti, quali ad esempio il Tofu o altri alimenti di origine vegetale.

Ulteriore supporto alla correttezza dell’azione legale relativamente al caso giuridico in questione, può essere trovato nel Regolamento UE 1308/2013 che disciplina in modo verticale l’utilizzo delle denominazioni di “burro” o “formaggio”.
Nello specifico nel suo articolo 78, il Regolamento UE 1308/2013 cita che “Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell’allegato VII possono essere utilizzate nell’Unione solo per la commercializzazione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato”
L’allegato VII parte III del Regolamento UE 1308/2013, definisce infatti che tali denominazioni sono riservate ai soli prodotti lattiero-caseari, prodotti derivanti direttamente ed ESCLUSIVAMENTE dal latte, eventualmente addizionato di sostanze necessarie alla produzione del derivato. Quindi vengono categoricamente esclusi alimenti di origine differente da quella animale e che utilizzano la denominazione latte vegetale.
Sempre per trasparenza, il Regolamento UE 1308/2013 prevede specifiche deroghe alle suddette denominazioni (“burro” o “formaggio”), quali ad esempio l’utilizzo di trattamenti che non modificano la composizione del latte stesso.
Questo però pone delle limitazioni al contempo precise come il divieto di sostituire il componete principale, il latte con ingredienti di origine vegetale, nella realizzazione dei prodotti che abbiano nella denominazione di vendita la dizione “burro” o “formaggio”.

Questo esclude anche la possibilità di utilizzare la denominazione lette vegetale o similari per i prodotti vegetali esplicati da termini specifici che ne indicano l’origine vegetale (es. formaggio vegetale).
Fanno eccezione i prodotti elencati nella “Decisione della Commissione del 20 dicembre 2010 che fissa l’elenco dei prodotti di cui all’allegato XII, punto III.1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, nello specifico, all’Allegato I Elenco dei prodotti di cui all’allegato XII, punto III.1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 dove sono definiti tutti i prodotti, suddivisi per nazione ed elencati così come vengono tradizionalmente indicati, che possono effettivamente essere denominati utilizzando termini propri dei prodotti lattiero-caseari.
Uno sguardo infine ai prodotti italiani dove le eccezioni sono circoscritte attualmente, a soli quattro prodotti: “Burro di cacao, latte di cocco, latte di mandorla e fagiolini al burro”. Per tutti gli altri prodotti che risultano simili, per utilizzo comune e per sembianze, ai prodotti lattiero-caseari di origine animale sarà quindi obbligatorio l’utilizzo di una denominazione di vendita che non tragga in inganno il consumatore.
Venendo alle conclusioni, le motivazioni sopra citate sono alla base della decisione presa dalla Corte di Giustizia Europea che si è espressa, a seguito di un rinvio pregiudiziale della causa VSW contro Tofu Town, a sfavore dei prodotti vegetali sostituti dei prodotti lattiero-caseari e che riportano la denominazione latte vegetale o denominazione similare e/o paritetica.
Questi prodotti verso i quali non vi sono preclusioni al commercio, devono però essere pubblicizzati con denominazioni chiare e che non inducano in errore o confusione il consumatore, nel rispetto dell’articolo 7 del Regolamento UE 1169/2011.
La Corte ha specificato, inoltre, che la decisione presa non è in conflitto con il principio di parità di trattamento. Tofu Town ha affermato, infatti, che i produttori di alimenti vegetali sostitutivi di carne e pesce, non sono soggetti a tali restrizioni. Tuttavia è stata data evidenza che ogni settore dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli presenta peculiarità proprie e prodotti quali carne e pesce non fanno parte del medesimo settore di quelli lattiero-caseari, appartenendo inoltre a un’altra organizzazione comune dei mercati. Tuttavia la decisione della corte ha riaperto la discussione su queste altre tipologie di prodotto.
Nei prossimi giorni sarà pubblicato un breve articolo sulla nuova proposta di legge inerente l’indicazione di origine per pasta e riso in etichetta.

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Fonti e riferimenti per gli aggiornamenti:
Informazioni sull’autore: Marco Valerio Francone
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