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Analisi del Decreto Legislativo 29/2017 (Decreto sanzionatorio MOCA)

 In News

Il 10 febbraio 2017 è stato ultimato il “Decreto sanzionatorio MOCA” ovvero il Decreto Legislativo 29/2017 Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti. Il  Decreto Legislativo 29/2017 è stato pubblicato il 18 marzo 2017 sulla Gazzetta Ufficiale n.65.

Il nuovo decreto sanzionatorio MOCA pone le basi sanzionatorie relativamente al mancato rispetto dei requisiti previsti per le seguenti normative relative ai materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti (MOCA):

  • Reg. (CE) 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
  • Reg. (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari,
  • Reg. (CE) 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti
  • Reg. (CE) 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire in contatto con gli alimenti
  • Reg. (CE) 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari
  • Reg. (CE) 1895/2005 relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari.

Rappresenta quindi una forte evoluzione nel panorama dei MOCA in quanto vengono stabilite per la prima volta specifiche sanzioni per gli obblighi previsti dai regolamenti UE.

Decreto Sanzionatorio Moca 1 1 1

Il Campo di Applicazione:

Il Decreto Legislativo 29/2017 (Decreto sanzionatorio MOCA), come predetto nel capitolo precedente, si applica a livello sanzionatorio ai principali regolamenti in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti (MOCA). Il campo di applicazione è quindi:

  1. Ai materiali e agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti, allo stato di prodotti finiti che sono destinati, che sono già o di cui si prevede ragionevolmente essere messi a contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d’impiego normali o prevedibili; (Reg. CE 1935/2004);
  2. Ai materiali e agli oggetti immessi sul mercato dell’UE realizzati esclusivamente in materia plastica, sia stampati che rivestiti; (Reg. UE 10/2011);
  3. Ai materiali e agli oggetti immessi sul mercato dell’UE multistrato di materia plastica tenuti insieme da adesivi o con altri mezzi, sia stampati che rivestiti; (Reg. UE 10/2011);
  4. Ai materiali e agli oggetti immessi sul mercato dell’UE multistrato e multimateriale tenuti insieme da adesivi o con altri mezzi, sia stampati che rivestiti; (Reg. UE 10/2011);
  5. A strati di materia plastica o rivestimenti di materia plastica, che costituiscono guarnizioni di coperchi e chiusure e che con tali coperchi e chiusure formano un insieme di due o più strati di differenti tipi di materiali; (Reg. UE 10/2011);
  6. Ai materiali e agli oggetti in plastica e loro parti immessi sul mercato dell’UE realizzati con plastiche riciclate e destinati al contatto con gli alimenti; (Reg. CE 282/2008);
  7. Ai settori e a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti, sino a esclusione della produzione di sostanze di partenza; (Reg. CE 2023/2006);
  8. Ai materiali e agli oggetti attivi e intelligenti immessi sul mercato nella Comunità, dove per «materiali e oggetti attivi» si intendono materiali e oggetti destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni dei prodotti alimentari imballati (essi sono concepiti in modo da incorporare deliberatamente componenti che rilasciano sostanze nel prodotto alimentare imballato o nel suo ambiente, o le assorbono dagli stessi). Mentre per «materiali e oggetti intelligenti» si intendono materiali e oggetti che controllano le condizioni del prodotto alimentare imballato o del suo ambiente; (Reg. CE 450/2009);
  9. Ai materiali e agli oggetti in plastica e loro parti immessi sul mercato dell’UE (di cui al Reg. CE 1935/2004) destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, fabbricati o contenenti una o più delle seguenti sostanze: 2,2-bis(4-idrossifenil)propano bis(2,3-epossipropil)etere («BADGE» n. CAS 001675-54-3 e alcuni suoi derivati), bis(idrossifenil)metano bis(2,3-epossipropil)etere («BFDGE» n. CAS 039817-09-9), altri glicidil-eteri del novolac ( «NOGE»); (Reg. CE 1895/2005).

Entrata in vigore del Decreto sanzionatorio MOCA.

Il Decreto Legislativo 29/2017 Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti, entrerà in vigore il prossimo 2 aprile 2017 e prevede inoltre una deroga di 120 giorni dall’entrata in vigore, in merito alla comunicazione alle autorità competenti.

All’articolo 6 infatti il Decreto 29/2017 prevedere in obbligatorietà che: “gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006“;

Da notare che la comunicazione va effettuata sulla base del nuovo Decreto e quindi deve essere effettuata (entro 120 giorni) anche da Operatori già registrati ai fini dei regolamenti del “pacchetto igiene”.

D.lgs 292017 1

Normativa e situazione pregressa

Il Decreto Legislativo 29/2017 colma un vuoto normativo importante in quanto per la prima volta introduce sanzioni specifiche verso regolamenti comunitari in materia di MOCA e quindi applicabili su tutti gli stati membri. Precedentemente all’introduzione del decreto sanzionatorio MOCA, eventuali sanzioni facevano riferimento alla sola legislazione nazionale per altro risalenti al secolo scorso. Parliamo delle norme attualmente in vigore:

  • DPR 777/82, che stabiliva le violazioni in merito al mancato rispetto dei requisiti previsti in materia di MOCA come fatti specie penali di natura contravvenzionale;
  • D.Lgs. 108/92, che modificava il D.P.R. 777/82, recepiva la stessa Direttiva 89/109/CEE, successivamente abrogata dal Regolamento CE 1935/2004.

Nell’articolo 25 del Regolamento 1935/2004 si legge: “Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l’applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive” . Questa di fatto rappresenta la base giuridica sulla quale è stato necessario promuovere un regime sanzionatorio comunitario e che di fatto ha portato alla nascita del Decreto Legislativo 29/2017.

Struttura del Decreto 29/2017

All’interno del documento troviamo alcune sessioni molto importanti ai fini di una corretta comprensione dei campi applicativi, delle norme trattate nocche delle sanzioni applicabili. Il decreto Legislativo 29/2017 è strutturato su un totale di 15 articoli che definiscono 4 argomenti principali:

  1. Disposizioni di carattere generale e che definiscono sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi (generali) relativi al Regolamento 1935/2004 e Regolamento 2023/2006;
  2. Disposizioni di carattere specifico e che definiscono sanzioni per il mancato assoggettamento ai requisiti di particolari categorie di materiali a contatto (MOCA);
  3. Disposizioni di carattere generale e che definiscono sanzioni per il mancato rispetto dei requisiti minori;
  4. Disposizioni generali finali.

Alcune importanti informazioni le troviamo però nell’ articolo 6, articolo 11, articolo 12, articolo 13, articolo 14, articolo 15.

Decreto Legislativo 292017 1

Sanzioni previste

Il Decreto Legislativo 29/2017 nasce dall’esigenza di stabilire sanzioni specifiche a fronte del mancati rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti comunicati in materia di MOCA. Questo si traduce in sanzioni economiche che variano da 1500€ fino a 80.000€ per casi in cui si riscontrasse un rischio per la salute umana. Alcuni importi fanno riferimento a pregressi valori già previsti nel DPR 777/82 che in taluni casi rimane in vigore soprattutto nel caso di incompatibilità con le norme comunitaria. Di seguito si ripropone uno schema esemplificativo delle sanzioni previste (importi espressi in €) in rapporto agli illeciti commessi.

Di seguito si riportano in forma tabellare, le sanzioni previste secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 29/2017:

Articolo e relativo commaDescrizione dell’eventuale violazioneSanzione (€)
2. 1Produzione, commercializzazione e utilizzo di MOCA che costituiscono un pericolo per la salute umanada 10.000 a 80.000
2. 2Produzione, commercializzazione e utilizzo di MOCA in violazione dei limiti di migrazione globale o mancato rispetto norme di buona fabbricazioneda 7.500 a 60.000
2. 3Produzione, commercializzazione e utilizzo di MOCA che comportano deterioramento delle caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari.da 5.000 a 27.000
2. 4Etichettatura, pubblicità e presentazione di MOCA con modalità che inducono in errore i consumatori circa al loro impiego sicuro e corretto.da 1.500 a 25.000
3. 1Mancata comunicazione di nuove informazioni scientifiche o tecniche che possano influire sulla valutazione della sicurezza sulla salute umana della sostanza autorizzata.da 10.000 a 30.000
4.1 e

4.2

Informazioni da indicare al momento dell’immissione sul mercato dei MOCA non ancora entrati in contatto con il prodotto alimentare (etichettatura)da 1.500 a 15.000
5. 1Mancato ritiro dei prodotti difettosi o informazioni non immediate ai consumatori – comunque prima della verifica dell’autorità competente –  sui gravi rischi per la salute umana dei prodotti difettosi.da 3.000 a 25.000
5. 2Assenza di sistemi e procedure che consentono l’individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i MOCA.da 5.000 a 60.000
5. 3Impossibilità di rendere disponibili alle autorità competenti le informazioni sulle imprese da cui e a cui sono stati forniti i MOCA.da 5.000 a 50.000
5. 4Impossibilità di rendere individuabili i MOCA da un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante etichettatura o documentazione ovvero informazioni pertinenti.da 5.000 a 40.000
6. 1 –

6.4

Inadempimenti relativi alle comunicazioni all’autorità sanitaria territorialmente competente per consentire l’effettuazione di controlli ufficiali sulle buone pratiche di fabbricazione dei MOCA.da 1.500 a 9.000
6. 5Omissione nell’istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità.da 1.500 a 9.000
6. 6Mancata istituzione e mantenimento di un efficace sistema di controllo della qualità.da 4.000 a 30.000
6. 7Mancata elaborazione e conservazione di un’adeguata documentazione sulle specifiche, le formulazioni ed i processi di fabbricazione per la conformità e la sicurezza dei MOCA.da 2.500 a 25.000
6. 8Mancato rispetto delle norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione.da 4.000 a 40.000
7. 1Produzione, commercializzazione e utilizzo di MOCA attivi che comportano modifiche alla composizione e alle caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari, idonee a indurre in errore i consumatori.da 4.000 a 40.000
7. 2Produzione, commercializzazione e utilizzo di MOCA intelligenti che forniscono informazioni sulle condizioni del prodotto alimentare idonee a indurre in errore i consumatori.da 2.500 a 30.000
4.7. e 4.3Produzione, commercializzazione e utilizzo di MOCA attivi o intelligenti che forniscono informazioni non adeguate ed efficaci per l’uso a cui sono destinati.da 2.500 a 30.000
7. 4Produzione, commercializzazione e utilizzo di MOCA attivi o intelligenti non conformi agli specifici requisiti relativi alla composizione indicati al Capo II (elenco comunitario delle sostanze autorizzate).da 7.500 a 60.000
7. 5Produzione, commercializzazione e utilizzo di MOCA attivi o intelligenti con etichettature non conformi agli specifici requisiti di cui all’art. 15, par. 1, lett. e) Reg. n. 1935/2004 e all’art. 11 Reg. n. 450/2009.da 1.500 a 15.000
7. 6Produzione, commercializzazione e utilizzo di MOCA attivi o intelligenti con etichettature non conformi ai requisiti della dichiarazione di conformità e documentazione previsti al Capo IV Reg. n. 1935/2004.da 1.500 a 15.000
8. 1Produzione, commercializzazione e utilizzo di MOCA in plastica non conformi ai requisiti di composizione di cui ai Capi II e III del Reg. n.  1935/2004.da 6.000 a 60.000
8. 2Produzione, commercializzazione e utilizzo di MOCA in plastica non conformi ai requisiti relativi alla dichiarazione di conformità e alla documentazione di cui al Capo IV del Reg. n.  1935/2004.da 1.500 a 15.000
9. 1Produzione, commercializzazione e utilizzo di MOCA in plastica contenenti plastica riciclata da processo di riciclo non autorizzato o con autorizzazione sospesa o revocata.da 6.000 a 60.000 sospensione attività sino 6 mesi; eventuale revoca autorizzazione
9. 2Produzione, commercializzazione e utilizzo di MOCA contenenti plastica riciclata da processo di riciclo autorizzato che non rispettano le condizioni o le restrizioni stabilite nell’autorizzazione di cui all’art. 6 Reg. n.  282/2008.da 3.000 a 30.000 sospensione attività < 4 mesi; eventuale revoca  autorizzazione
9. 3Impiego sotto licenza del processo di riciclo dei MOCA senza comunicazione di nuove informazioni scientifiche o tecniche che potrebbero ripercuotersi sulla valutazione di sicurezza del processo di riciclo in relazione alla salute umana.da 5.000 a 30.000
9. 4Impiego sotto licenza del processo di riciclo dei MOCA senza effettuazione della notifica al Ministero della Salute e all’Autorità sanitaria territorialmente competente.da 3.000 a 18.000
9. 5Auto dichiarazione volontaria per etichettatura di materiali e oggetti di plastica riciclata non conforme alla norma ISO 14021:1999 o equivalente.da 3.000 a 18.000
9. 6Dichiarazione di conformità di materiali ed oggetti di plastica riciclata che non ottemperi alle informazioni supplementari richieste dalla Parte A e B dell’all. I del Reg. n. 1935/2004.da 3.000 a 18.000
10. 1Mancato rispetto delle seguenti previsioni: rilascio sostanze entro i limiti di BADGE previsti, divieto di uso e/o presenza di BFDGE o NOGE nella fabbricazione dei MOCA.da 6.000 a 60.000
10. 2

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Fonti e riferimenti per gli aggiornamenti:

NORMATIVA ALIMENTARE®

Regolamento UE 10/2011

Decreto Legislativo 29/2017 

Decreto Legislativo 108/1992

Decreto del Presidente della Repubblica 777/1992

Direttiva 89/109/CEE

Informazioni sull’autore: Marco Valerio Francone

© MV CONSULTING srl – Diritti Riservati

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