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Decreto legislativo 196/2021

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Attuazione della Direttiva SUP

Il Decreto legislativo 196/2021 relativo alla “Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente” o meglio conosciuta come Direttiva SUP (Single Use Plastics), è stato finalmente pubblicato anche in Italia il 6 dicembre 2021 (G.U. 285 del 30.11.2021).
Abbiamo già parlato approfonditamente della direttiva plastiche monouso 2019/904 o Direttiva SUP in un recedente articolo che invitiamo a consultare prima di approcciarvi alla lettura del Decreto legislativo 196/2021.

Perché solo adesso?

Il Decreto legislativo 196/2021 arriva con quasi 6 mesi di ritardo (era in programma per luglio 2021), tuttavia, il dibattito sulle bioplastiche, loro classificazione come materiali nonché la loro inclusione o meno nel nuovo Decreto legislativo 196/2021, ne ha di fatto ritardato la pubblicazione.
Oggi anche a fronte di alcune modifiche che il Governo Italia ha presentato alla Commissione, il nuovo Decreto legislativo 196/2021 introduce due importanti novità rispetto alla prima Direttiva UE 904/2019 o Direttiva SUP, vediamo quali sono.

Due importanti novità dal Decreto Legislativo 196/2021

  1. Il nuovo decreto 196 ammette nel campo di applicazione sia i prodotti che presentano un coating (rivestimento) in materiale plastico con una quantità in peso totale inferiore al 10%;
  2. Il nuovo decreto 196 ammette nel campo di applicazione i prodotti monouso in plastica biodegradabile e compostabile (ricordiamo che questa classificazione deve essere legata al rispetto da parte del prodotto agli standard europei UNI EN 13432 o UNI EN 14995) realizzati con almeno il 40% di materia prima rinnovabile (60% a partire dal 1° gennaio 2024), salvo che non sia possibile l’utilizzo di materiali alternativi riutilizzabili (art. 5, comma 3).

Come faccio a stabilire se un prodotto in plastica è monouso

Un interessante approfondimento su questo tema lo potete leggere al seguente articolo pubblicato dai colleghi di Normativa Alimentare®. Il nuovo decreto legislativo 196/2021 definisce all’articolo 4, all’articolo 5, riporta all’articolo 12 “Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso […]”, l’articolo 12 fissa infatti alcune indicazioni per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso, fra queste indicazioni la più significativa è sicuramente quella sulla tendenza del contenitore a essere disperso nell’ambiente. Su questo tema vige l’obbligo di etichettatura ambientale che entrerà in vigore dal 01/01/2022.

Breve analisi del Decreto Legislativo 196/2021

Di seguito vogliamo fare un rapido focus sui tempi più importanti del nuovo Decreto Legislativo 196/2021, rimandando inoltre alla lettura dell’approfondimento sul portale Normativa Alimentare®.

Al fine di produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’Allegato […] stipulano accordi e contratti […] per:

  • la riduzione del consumo e il recupero e l’ottimizzazione dei rifiuti derivanti dai prodotti in plastica monouso; 
  • gli incentivi alle imprese produttrici ai fini della modifica dei cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo; 
  • l’informazione e la sensibilizzazione sui vantaggi ambientali ed economici delle alternative basate su prodotti riutilizzabili; 
  • la promozione, anche attraverso l’avvio di sperimentazioni a livello territoriale, alternative basate sull’utilizzo di acqua e bevande alla spina, di prodotti durevoli e riutilizzabili sia per l’acquisto che per il consumo sul posto o da asporto di alimenti e bevande; 
  • la promozione di modelli economici in cui è fornito agli esercenti il servizio di consegna, ritiro, sanificazione e riconsegna dei prodotti riutilizzabili; 
  • la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti sia monouso sia riutilizzabili e la raccolta dei dati per la costruzione di “Life Cycle Assessment” certificabili
  • l’elaborazione di standard qualitativi per la determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione e la determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l’utilizzo, la sanificazione e il riutilizzo.

Ecco in sunto quanto possiamo trovare nell’articolo 4 del nuovo decreto legislativo 196/2021.

Quali sono i prodotti oggetti del decreto legislativo 196/2021
Quelli indicati nell’allegato, parte A:

  • tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
  • contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
    • destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
    • generalmente consumati direttamente dal recipiente;
    • pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

L’allegato, parte B invece cita le restrizioni all’immissione sul mercato per quei prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 5:

    1. prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 5 sulle restrizioni all’immissione sul mercato: bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;
    2. prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 5 sulle restrizioni all’immissione sul mercato: bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;
    3. piatti;
    4. cannucce, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;
    5. agitatori per bevande;
    6. aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
    7. contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
      • sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
      • sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
      • sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
      • contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
      • tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

Quali sono invece i requisiti dei prodotti

La parte C dell’allegato parla dei requisiti principali dei prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 6, commi da 1 a 4 ovvero i tappi e coperchi dei prodotti di plastica monouso:
Dal 3 luglio 2024 questi articoli potranno essere messi in commercio solo se “fanno parte integrale dell’imballo”, ovvero, restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto. Ad esempio, i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati realizzati in plastica.
Ad ogni modo l’allegato parte C comprende le seguenti categorie:

  • contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri (es. esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi) ma sono esclusi:

    1. i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
    2. i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono in forma liquida.

Bottiglie per bevande

È allegato, parte F che parla di bottiglie per bevande, fra le quali quelle realizzate in PET (polietilene tereftalato) dovranno contenere almeno il 25% di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale, la data di entrata in vigore in questa clausola sarà il 2025 con successivo incremento fino ad almeno il 30% a partire dal 2030.

Sempre l’allegato, parte F, cita le seguenti categorie: bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma sono esclusi:

  1. le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;
  2. le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, lettera g), del Regolamento UE 609/2013 che sono in forma liquida.

Identificazione dei contenitori

I requisiti di marcatura sono citati all’articolo 7 del decreto legislativo 196/2021 e prevede chiare indicazioni in merito a:

  1. appropriate modalità di gestione del rifiuto coerenti con i sistemi di raccolta esistenti, nonché le forme di smaltimento da evitare per lo stesso in conformità con la gerarchia dei rifiuti;
  2. la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.

Si parla anche di responsabilità estesa al produttore ma su questo importante argomento come quello della corretta identificazione dell’imballaggio ai fini dello smaltimento, rimandiamo ancora ad un precedente articolo, ricordiamo infine che prodotti quali tazze o bicchieri per bevande ci tati nella parte D dell’allegato, devono recare sull’imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili, secondo le modalità indicate dal Regolamento UE 2020/2151.

Quali sono le sanzioni del decreto legislativo 196/2021

Il decreto fissa già le sanzioni per la sua mancata applicazione ovvero oltre alle sanzioni amministrative normalmente emesse in caso di irregolarità (che vanno dai 2.500 ai 25.000 euro), il decreto rimanda anche al più importante decreto legislativo 152/2006 “Norme in materia ambientale” che, come tutti sanno, pone il l’irregolarità su un piano più elevato ovvero l’illecito a carattere ambientale che prevede anche l’arresto in caso gravi.

Abrogazioni

Il decreto legislativo 196/2021 all’articolo 15 pone una serie di abrogazioni anche verso il suddetto decreto legislativo 152/2006 “Norme in materia ambientale”, oltre a modifiche su taluni sui articoli.

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Informazioni sull’autore: Marco Valerio Francone

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