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Etichette Alimentari

Le etichette alimentari sono lo strumento più immediato d’informazione al consumatore per comunicare le caratteristiche di un prodotto.

Dall’entrata in vigore del Regolamento UE 1169/2011 sull’etichettatura dei prodotti alimentari, le etichette alimentari del mercato dell’Unione Europea sono state profondamente riviste, con lo scopo di fornire una maggiore trasparenza e correttezza delle informazioni.

La redazione corretta delle etichette alimentari e il rispetto delle normative applicabili per categoria di prodotto sono requisiti fondamentali per proporre il proprio prodotto sul mercato senza incorrere in sanzioni, a volte molto onerose, o in procedure di ritiro o richiamo.
In merito invece ai mercati esteri, un’etichetta alimentare errata preclude a volte l’inserimento del prodotto sul mercato d’interesse con conseguenti blocchi in dogana e relativi costi di sblocco.

Per la redazione di un’etichetta alimentare corretta, alcune informazioni, come la denominazione dell’alimento, l’elenco degli ingredienti, compresi gli additivi e i coadiuvanti, le quantità degli alimenti, il Termine Minimo di Conservazione o la data di scadenza, la modalità di conservazione o impiego, il paese d’origine, eventuale volume d’alcol e le dichiarazioni nutrizionali, sono obbligatorie.

La dichiarazione nutrizionale rappresenta l’elenco minimo obbligatorio delle sostanze nutritive che compongono l’alimento da riportare in etichetta, esprimendo la quantità su 100g o 100 ml ed eventualmente, su base volontaria, la quantità per porzione. Gli elementi che devono sempre comparire sulle tabelle nutrizionali sono: valore energetico in kJ e kcal, la quantità di grassi di cui acidi grassi saturi, di carboidrati di cui zuccheri, di proteine, di sale. Altre informazioni, come la quantità di grassi mono e polinsaturi, le fibre, ecc., sono facoltative.
Tutti gli ingredienti utilizzati devono essere elencati in ordine ponderale decrescente, cioè ordinati dall’ingrediente presente in quantità e peso maggiore a quello in quantità e peso minore.

Alcuni alimenti sono esentati dalla dichiarazione obbligatoria degli ingredienti. Questi alimenti fanno parte di categorie stabilite, elencate nel Regolamento, quali vini e birre, prodotti mono-ingrediente, i prodotti dell’ortofrutta non manipolati, ecc.
Per gli oli vegetali, l’indicazione generica di categoria non è più sufficiente, ma deve essere precisata la natura specifica degli olio (soia, colza, cocco, ecc.).
L’applicazione dell’etichettatura di prodotti di origine animale viene ulteriormente normata dal Regolamento di esecuzione UE 1337/2013, che fissa le modalità di applicazione del Reg. UE 1169/2011 per quanto concerne l’indicazione dell’origine della carne suina, ovina, caprina e del pollame, fresca, refrigerata e/o congelata. In ogni caso diventa obbligatoria la dicitura riguardante il luogo di allevamento e macellazione e, per le preparazioni a base di carne, se l’acqua aggiunta rappresenta almeno il 5% del peso totale del prodotto, deve essere indicata in etichetta, ma non è necessaria se è utilizzata come strumento per la reidratazione di un ingrediente o come liquido di copertura non consumato.
Per i prodotti congelati, deve essere sempre indicata la data di congelamento, mentre quelli che sono stati decongelati per la vendita devono presentare la dicitura “prodotto scongelato”.
Per quanto riguarda il superamento della vita commerciale degli alimenti, in base alla tipologia di prodotti possiamo trovare indicato il Termine Minimo di Conservazione, o TMC, identificato dalla dicitura “da consumarsi preferibilmente entro..” o, nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, che potrebbero cioè rappresentare un rischio per i consumatori, la data di scadenza, indicata dall’espressione “da consumarsi entro..”.
Nell’elenco degli ingredienti, la parola “chiave” relativa agli allergeni (es. proteine dell’UOVO) deve essere evidenziata in grassetto, con colori diversi, sottolineata, ecc. Con questo regolamento è diventata obbligatoria l’elencazione di tutti gli allergeni anche per tutti gli alimenti che sono venduti sfusi e per i prodotti di gastronomia.

Queste disposizioni, definite dal Reg. UE 1169/2011, rappresentano solo una piccola porzione di tutto ciò che è necessario sapere per redigere un’etichetta conforme al mercato dell’Unione Europea. Per i mercati extra UE, possono esserci disposizioni diverse e la conformità dell’etichetta per il mercato interno non presuppone che essa sia perfettamente idonea al mercato di destinazione del prodotto.

MV CONSULTING, forte dell’esperienza maturata su importanti realtà alimentari sia nazionali, sia estere, nonché docenti nel 2014 per Bureau Veritas Italia sul Regolamento UE 1169/2011, propone in collaborazione con l’Avvocato Cesare Varallo, esperto in legislazione alimentare, un servizio di revisione e validazione legale delle etichette alimentari per i seguenti mercati: ITALIA, UE e EXTRA UE (es. Usa, Canada, Messico, Brasile, Russia, Turchia, Medio Oriente, Cina, Giappone, Australi e Nuova Zelanda ecc.).
Attraverso un consolidato network di esperti in loco e madre lingua, coordinati sempre da responsabili MV CONSULTING, viene garantita l’assistenza sui Paesi Terzi mediante servizi di valutazione, revisione e traduzione delle etichette alimentari.
Dal momento della ricezione delle bozze di etichette inviate dal cliente, il servizio prevede la redazione di una scheda etichetta con gli eventuali gap fra l’etichetta alimentare e la normativa cogente del mercato d’interesse, la variazione dei dati errati o incompleti e la consegna della validazione legale finale dell’etichetta.

Per maggiori informazioni contatta MV Consulting: troverai un team di professionisti disponibili a supportarti nella redazione delle etichette dei prodotti alimentari, per garantire al mercato e ai consumatori un’informazione corretta e completa.

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