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Come si esprime il Termine Minimo di Conservazione (TMC)

 In News

Vi parliamo del Termine minimo di Conservazione (TMC) e della corretta interpretazione della normativa di riferimento

Come si esprime il termine minimo di conservazione è una delle domande più frequenti da parte dei produttori.

A livello normativo sul territorio nazionale l’espressione del termine minimo di conservazione fa fede al Decreto 109/62 articolo 10, dove ritroviamo la definizione: “Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione”; nonchè una prima indicazione sulle modalità di presentazione al consumatore: “il termine minimo di conservazione va indicato con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro” quando la data contiene l’indicazione del giorno, oppure con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro la fine” negli altri casi” . Tali dizioni devono essere seguite dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.

Facendo un breve riassunto, il termine minimo di conservazione (TMC) può essere espresso con le seguenti diciture:

  1. Da consumarsi preferibilmente entro il gg/mm, per prodotti conservabili fino a 3 mesi;
  2. Da consumarsi preferibilmente entro la fine di gg/aaaa, per prodotti conservabili per un periodo compreso fra 3 e 18 mesi;
  3. Da consumarsi preferibilmente entro la fine di aaaa, per prodotti conservabili oltre 18 mesi;

Il termine minimo di conservazione può essere omesso per quei prodotti di cui all’articolo 10-bis del Decreto 109/92 e, per inciso:

    • a)gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subìto trattamenti analoghi; tale deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose;
    • b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini aromatizzati e le bevande ottenute da frutti diversi dall’uva nonché delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93, 2206 00 99, ottenute da uva o mosto d’uva;
    • c) le bevande con contenuto alcolico pari o superiore al 10% in volume;
    • d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande alcolizzate poste in recipienti individuali di capacità superiore a 5 litri destinati alle collettività;
    • e) i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione;
    • f) gli aceti;
    • g) il sale da cucina;
    • h) gli zuccheri allo stato solido;
    • i) i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri e/o edulcoranti, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi;
    • l) le gomme da masticare e prodotti analoghi;
    • m) i gelati monodose.

Chi decide in merito all’attribuzione del termine minimo di conservazione?

Il termine minimo di conservazione, è determinato dal produttore o dal confezionatore o, nel caso di prodotti importati, dal primo venditore stabilito nell’Unione Europea, ed è apposto sotto la loro diretta responsabilità, questo implica una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto e delle sue condizioni di conservazioni.

Cosa cambia nell’espressione del termine Minimo di conservazione con il nuovo Regolamento 1169/2011/UE?

Il termine minimo di conservazione viene trattato nell’articolo 24 del regolamento 1169/2011 dove troviamo un rimando all’allegato X. E’ doveroso soffermarsi però sul comma 1 “Nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico […], il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di sca­denza. Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio (art. 14, par.fi da 2 a 5, Reg.CE 178/2002)”
L’allegato X del regolamento 1169/2011/UE definisce chiare indicazione sul come si esprime il termine minimo di conservazione.
Il termine minimo di conservazione è indicato:

  1. attraverso la data preceduta dalle espressioni:
  2. da consumarsi preferibilmente entro il …  quando la data comporta l’indicazione del giorno (es: 12/01/2015)
  3. da consumarsi preferibilmente entro fine …, negli altri casi;

le espressioni di cui sopra sono accompagnate dalla data stessa, oppure dall’indicazione del punto in cui essa è indicata sull’etichetta.

Come si esprime la data?

La data comprende, nell’ordine e in forma chiara, il giorno (gg), il mese (mm) ed eventualmente l’anno (aaaa).
Il regolamento 1169/2011/UE non introduce quindi sostanziali modifiche, il termine minimo di conservazione (TMC) può essere espresso con le seguenti diciture:
1) Da consumarsi preferibilmente entro il gg/mm, per prodotti conservabili fino a 3 mesi;
2) Da consumarsi preferibilmente entro la fine di gg/aaaa, per prodotti conservabili per un periodo compreso fra 3 e 18 mesi;
3) Da consumarsi preferibilmente entro la fine di aaaa, per prodotti conservabili oltre 18 mesi;

Alcune differenze le riscontriamo (suppur lievi) nell’esclusione delle indicazioni in merito al termine minimo di conservazione, l’indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta nei casi:

a) degli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi; questa deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose,
b) dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutta diversa dall’uva, nonché delle bevande del codice NC 2206 00 ottenute da uva o mosto di uva,
c) delle bevande con un contenuto di alcol pari o superiore al 10 % in volume,
d) dei prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le ventiquattro ore successive alla fabbricazione,
e) degli aceti,
f) del sale da cucina,
g) degli zuccheri allo stato solido,
h) dei prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati,
i) delle gomme da masticare e prodotti analoghi.

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Fonti e riferimenti per gli aggiornamenti:

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