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REGOLAMENTO (UE) 2023/1115

 In Alimenti, Alimenti e bevande, News, Normativa alimentare, Norme e leggi, Tutte le categorie

Messa a disposizione di materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale

Cosa c’entra il Regolamento (UE) 2023/1115 del 31 maggio 2023 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, con i prodotti alimentari? 

E’ la domanda che mi sono fatto quando l’ho visto su Normativa Alimentare®. 

Beh…c’entra eccome!!

Regolamento (UE) 2023/1115, di cosa si tratta ?

Il nuovo regolamento sulla messa a disposizione e commercializzazione di materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, stabilisce norme relative all’immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione nonché all’esportazione dall’Unione di prodotti interessati, elencati nell’allegato I, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. 

Il Regolamento (UE) 2023/1115 di fatto segue il corso ben preciso che la UE ha intrapreso a tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, percorso che tutti conoscono con il nome Green Deal

Regolamento 2023 1115

Regolamento (UE) 2023/1115 il campo di applicazione 

Il nuovo regolamento del 31 maggio 2023 si pone come ambizioso obiettivo i seguenti punti:

– Ridurre al minimo il contributo dell’Unione alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo, contribuendo in tal modo a ridurre la deforestazione globale

– Ridurre il contributo dell’Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale

Questi obiettivi incidono in modo importante, ed è qui il collegamento con la sfera agroalimentare e non solo, sulle categorie di prodotti elencati nel suo Allegato I, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. 

Fra questi prodotti rientrano:

– Bovini

– Caffè

– Cacao

– Palma da oli

– Gomma

– Soia

– Legno

E molti dei loro derivati più comuni sia come alimenti che come MOCA che come ausiliari di produzione (es. pancali in legno). 

Regolamento (UE) 2023/1115 divieti analisi dei rischi 

Il Regolamento (UE) 2023/1115 al suo articolo 3, vieta di fatto l’immissione, la messa a disposizione sul mercato o l’esportazione delle materie prime interessate e i prodotti interessati ad eccezione che questi non soddisfino tutte le condizioni seguenti: 

– Sono a deforestazione zero;

– Sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e

– Sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza

Che cosa significa? Significa che sarà necessario effettuare una analisi del rischio su questi prodotti che possa dare un’evidenza oggettiva del rispetto delle clausole previste. 

Questo onere spetta all’OSA (articolo 4) che è chiamato ad esercitare la dovuta diligenza conformemente prima di immettere sul mercato, provando che i prodotti interessati sono conformi all’articolo 3. 

Un’ulteriore informazione in tal senso si trova leggendo l’articolo 10 che cita che sulla base di informazioni raccolti lungo la filiera, l’operatore deve effettuare una valutazione del rischio tesa a stabilire se sussista il rischio che i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato o esportati siano non conformi. 

Questo è il punto focale che lega il regolamento ai processi HACCP e di analisi dei rischi preventiva sui prodotti e materiale prime.

Regolamento (UE) 2023/1115 differenze con il regolamento (UE) n. 995/2010 

Il Regolamento (UE) 2023/1115 abroga di fatto il regolamento (UE) n. 995/2010 a partire dal 30 dicembre 2024. C’è quindi 1 anno di tempo per adeguarsi, tuttavia ci sono alcune parti del vecchio regolamento (UE) n. 995/2010 che continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 2027. 

In particolare, le materie prime Legno e loro derivati, prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2024 potranno essere ancora idonei. 

Fra le differenze maggiori vi sono l’introduzione dell’obbligo per gli operatori di esercitare la dovuta diligenza conformemente all’articolo 8 prima di immettere sul mercato i prodotti interessati o di esportarli, onde provare che i prodotti interessati sono conformi all’articolo 3. 

Il Regolamento (UE) 2023/1115 prevede anche l’obbligo di tenere traccia dei fornitori e clienti e di garantire la legalità dei prodotti interessati. Per i prodotti in legno e loro derivati, l’obbligo dovrà essere affiancato da chiara dimostrazione di sostenibilità. In questo può venire in aiuto la certificazione FCS® o PEFC® mentre per prodotti come il caffè e cacao, può essere utile valutare certificazioni inerenti alla Certificazione Rainforest® Alliance.

Regolamento 2023 1115

Regolamento (UE) 2023/1115: sanzioni 

Il Regolamento (UE) 2023/1115 introduce anche all’articolo 25, un riferimento alle sanzioni in caso di mancato rispetto ovvero tali sanzioni dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive e comprenderanno: 

– Sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime interessate o dei prodotti

interessati, il cui livello è calcolato in modo da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi 

economici derivanti dalle violazioni e gradualmente innalzato in caso di recidiva; nel caso di una persona giuridica, 

l’ammontare massimo della sanzione è almeno pari al 4 % del fatturato totale annuo, a livello di Unione, dell’operatore o del commerciante nell’esercizio precedente a quello della decisione relativa alla sanzione, calcolato conformemente al calcolo del fatturato totale delle imprese di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) 139/2004 e innalzato, se necessario, per superare i potenziali vantaggi economici ottenuti;  

– Confisca dei prodotti interessati all’operatore e/o al commerciante;

– Confisca dei proventi ottenuti dall’operatore e/o dal commerciante grazie a un’operazione avente ad oggetto i prodotti interessati;

– Esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;

– Divieto temporaneo di immettere o rendere disponibili sul mercato o di esportare le materie prime interessate e i

prodotti interessati, in caso di violazione grave o di recidività; 

– Divieto di esercitare la dovuta diligenza semplificata di cui all’articolo 13 in caso di violazione grave o di recidività.

Regolamento (UE) 2023/1115 entrata in vigore 

Riportiamo per intero l’articolo 38 del regolamento in quanto non tutte le parti saranno immediatamente applicative. Per corretta quindi si rimanda al lettore una valutazione attenta rispetto al suo caso e settore. 

– Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 

– Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, gli articoli da 3 a 13, gli articoli da 16 a 24 e gli articoli 26, 31 e 32 si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2024

– Fatta eccezione per i prodotti che figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 995/2010, per gli operatori che al 31 dicembre 2020 erano costituiti come microimprese o piccole imprese rispettivamente a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, gli articoli di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 30 giugno 2025. 

MV CONSULTING Srl è una società di consulenza specializzata nel settore alimentare e dei materiali a contatto alimentare a livello internazionale. L’esperienza e la competenza dei suoi consulenti, maturata in contesti industriali, può aiutarti ad affrontare in modo professionale ogni progetto.

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Informazioni sull’autore: Marco Valerio Francone

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Analisi Del Rischio Radiologico Negli Alimenti E Imballaggi Mv Consulting